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Art 1 - Etica e filosofia delle
accoglienze di minori
1.1 - Gli obbiettivi dei Progetti di accoglienza, di minori
stranieri in famiglie e strutture italiane, realizzati da
"L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" rimane esclusivamente
quella di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale
e terapeutico. Eventuali forme di affidamento o adozione internazionale,
non sono assolutamente perseguibili attraverso tali iniziative.
1.2 - La tipologia dei minori ospitati
e la forma della loro accoglienza in gruppi o presso famiglia
viene definita dalla Associazione L'Arca, in base ai progetti
presentati al Comitato per i Minori in ottemperanza ai Regolamenti
e alle Leggi dei paesi di provenienza dei minori stessi.
1.2.a Minori in convalescenza o reduci da interventi oncologici
che si trovano sotto monitoraggio medico nel loro paese di
origine, possono essere ospitati esclusivamente in progetti
che prevedono l'ospitalità in gruppi e/o in famiglie
residenti.nella stessa Provincia in cui sia presente un medico
accompagnatore Bielorusso.
1.2 - I programmi di accoglienza devono
essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in
una logica altruista e senza fini di lucro o di interessi
di qualsiasi natura.
1.4-L'Associazione, in linea con i propri
fini istituzionali, realizza progetti di ospitalità
di minori
in gruppi di 10/15 minori con un adulto accompagnatore e un
interprete, presso
parrocchie, comuni ed istituzioni pubbliche e/o private, che,
assumendosene l'onere
finanziario, attuino i progetti di ospitalità con il
supporto delle famiglie presenti sul
territorio, curandone: la parte burocratica , affiancando
il richiedente nelle operazioni di
formazione iniziale delle famiglie , supervisionando, con
le modalità che le sono proprie,
lo svolgimento dello stesso.
A tal fine viene redatto un protocollo di intesa che rimane
corollario del progetto e che responsabilizza le parti nella
gestione dello stesso.
1.5 - L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare
la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra
le famiglie italiane e straniere, predilige il rientro del
minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare
lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa,
agevolando l'adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi.
1.6 - Indipendentemente dalla volontà
della famiglia ospitante, al fine di garantire pari opportunità,
per tutti i bambini che vengono ospitati viene comunque programmato
il rientro pluriennale in Italia fino all'età consentita
in base ai regolamenti interni e alle leggi italiane e del
paese di provenienza. Ogni minore può ritornare presso
la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano
indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore.
In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà
essere affidato ad altra famiglia.
1.7 L'Associazione e le famiglie ospitanti
si impegnano a:
a) - garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi
di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme
di sofferenza fisica o psicologica nei loro confronti.
b) - organizzare e garantire momenti di aggregazione e di
incontro dei minori e relative famiglie ospitanti, promuovere
attività sportive, culturali e ludiche durante la permanenza
dei minori in Italia finalizzate ad evitare l'isolamento ed
a migliorare la qualità del soggiorno .
c) - salvaguardare i minori da possibili
influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive
violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.)
1.8 L'Associazione in linea con i fini
istituzionali, redige e cura direttamente lo svolgimento di
progetti di ospitalità di "gruppi di minori"
, ospiti presso famiglie italiane, a fini di solidarietà.
1.9 - Le diverse tipologie di gruppi che possono essere inseriti
nei progetti de "L'Arca Aiuti Umanitari" sono:
a-gruppi di minori in reduci da interventi oncologica (piccolo
gruppo con presenza in struttura ospitante del medico curante,
di una interprete e di una accompagnatrice/ insegnante; con
un rapporto numerico 4 minori- 1 adulto.
b-gruppi di minori provenienti da Istituti
sia perché orfani naturali o sociali e otodisabili
(sordo-muti).
c-gruppi di minori provenienti da villaggi
la cui condizione di vita è legata prevalentemente
ad una economia agricola per i quali la permanenza in territorio
non contaminato già dal primo mese della stessa, riduce
il tasso di Cesio presente nell'organismo e rafforza le difese
immunitarie.
d- gruppi di minori provenienti da situazioni
socio/economiche di forte disagio per i quali la permanenza
in Italia rappresenta, un miglioramento del loro potenziale
di vita.
Art 2 - Ruolo e funzioni del
Direttivo dell'Arca
2.1 - Il Direttivo deve assolvere ai compiti conferitigli
dallo Statuto dell'Associazione.
2.2.- Il Direttivo ha inoltre la responsabilità
ed il dovere di:
a)-preparare le famiglie ospitanti all'incontro
con il minore straniero attraverso una conoscenza della cultura
d'origine dello stesso e delle sue abitudini di vita anche
con il supporto di un interprete o persona originaria dei
paesi dell'Est Europa, affinché il più naturalmente
possibile si attui la filosofia del rispetto delle diversità.
b)-preparare culturalmente e psicologicamente
le famiglie ospitanti alle eventuali difficoltà di
attuazione dei programmi di accoglienza, anche attraverso
supporti psico-pedagogici esterni.
c)-evitare con ogni mezzo il crearsi
di aspettative diverse dallo scopo delle accoglienze umanitarie
che non dovranno in nessun modo diventare un'anticamera per
l'adozione.
d)-sensibilizzare le famiglie al fine
di non creare diversità e gelosie tra i minori soprattutto
garantendo una coerente eguaglianza degli aiuti umanitari
e finanziari che ogni famiglia intende destinare al bambino
ospitato
e) -presiedere le riunioni di gruppo
prima, durante (se programmate) e dopo il soggiorno dei bambini.
f)-curare l'espletamento delle pratiche
burocratiche di ogni famiglia dell'Associazione per l'ottenimento
delle autorizzazioni necessarie.
g)-supportare enti ed istituzioni con
i quali l'Associazione collabora nella realizzazione dei progetti
per i gruppi, nel processo di sensibilizzazione dei singoli
e/o famiglie volontarie che collaborano nella realizzazione
del progetto.
2.2 - Il Direttivo può avvalersi
del supporto di soci che si rendano disponibili come "referenti
di zona" o "referenti di Progetto" come figure
di interlocutori tra lui, il Presidente e le famiglie ospitanti.
Per i Progetti stilati e non realizzati direttamente dall'Associazione,
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente , si avvarrà
di un "referente di Progetto" proposto dall'ente
con il quale concorderà l'attuazione delle modalità
di supervisione dello svolgimento del progetto in linea con
quelle utilizzate per i progetti gestiti direttamente dall'Associazione.
2.3 - Il Presidente, o in sua assenza
il Vice Presidente, per i progetti di ospitalità di
minori in famiglia, supporta il "referente di zona"
che, al di là di un'approvazione burocratica, si impegna
nell' appurare con tutti i mezzi in proprio possesso (comunque
nel rispetto della legge sulla privacy):
a) - che la famiglia ospitante sia idonea ad intraprendere
tali iniziative di ospitalità.
b) - che al minore vengano garantite
le proprie libertà culturali e religiose.
2.4 -Il Presidente, o in sua assenza
il Vice Presidente,in accordo con in accordo con il Consiglio
Direttivo, ha la facoltà di rifiutare l'adesione all'ospitalità
di famiglie ed enti che, con il loro comportamento, possano
compromettere il buon funzionamento delle iniziative, o qualora
non le ritenga idonee.
2.5 - Il Presidente o in sua assenza
il Vice Presidente dispone, dietro segnalazione del "referente
di zona", il trasferimento di un minore dalla sua famiglia
affidataria ad un'altra famiglia nel caso vengano a mancare
le prerogative necessarie a garantire una felice permanenza
del minore presso tale famiglia.
2.6. E' compito del Direttivo, nello
stilare i progetti di accoglienza dei minori ,delineare con
chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza
e di aiuto umanitario proposto.
Art 3 - Ruolo delle Famiglie ospitanti
3.1 La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza
con spirito solidaristico, preparata eventualmente ad affrontare
le particolari difficoltà di comunicazione, cultura
e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta
l'esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine
di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo
e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.
3.2 - Non vi sono limiti di età,
religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare,
purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscano
al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza. Unica
limitazione riguarda gli uomini singoli che non potendo offrire
una struttura familiare idonea all'ospitalità di un
minore non ottengono il nullaosta da parte delle autorità
competenti .
3.3 - La preventiva richiesta di ospitalità
da parte della famiglia è soggetta ad una verifica
da parte del Direttivo, coadiuvato dal socio "referente
di zona" e delle autorità competenti (Questura,
Comitato per la tutela dei Minori stranieri) che possono approvare
o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la
famiglia a questo tipo di iniziative.
3.4 - Poiché la normativa vigente
impone che il Minore non possa superare, per anno solare,
i 90 giorni di permanenza in Italia, e che, fra l'uscita ed
un eventuale reingresso debbano passare almeno 60 giorni;
è fatto obbligo alla famiglia che abbia usufruito con
altra Associazione di un programma di ospitalità per
il minore per il quale sta chiedendo all'Associazione "L'Arca",
di far conoscere la durata del soggiorno ed il giorno di uscita
dal territorio Nazionale del minore in questione.
3.5- La domanda di ospitalità
deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e pervenire
all'Associazione almeno 90 giorni prima del periodo richiesto
3.6 - Il capofamiglia al quale viene
assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno
e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati
nel permesso di soggiorno.
A tal fine l'Associazione comunica per tempo la data del rientro
del minore.
Nel caso di dimenticanza da parte dell'Associazione si prenda
atto che ogni famiglia si deve fare parte diligente ed informarsi
presso l'Associazione.
Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative
verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite
nei termini di legge.
3.7 - Allo scopo di garantire sempre
e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno
garantire il massimo della trasparenza e disponibilità
in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione
da parte dei responsabili dell'Associazione e delle strutture
e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla
corretta ed effettiva applicazione dello statuto e del presente
regolamento.
3.8- Ogni famiglia che aderisce al programma
di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative
e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la
durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato.
3.9- Sono vietate le raccolte di fondi
a gestione personale; per un migliore spirito associativo
qualsiasi donazione in denaro o altro ricevuto singolarmente
a favore di tale iniziativa dovrà essere condiviso
con L'Associazione intera.
3.10- Ogni famiglia ospitante deve rispettare
lo statuto, i regolamenti e le decisioni prese a maggioranza
dal gruppo e dal consiglio direttivo da esso rappresentato.
3.11 - Ogni nuova famiglia ospitante
ha l'obbligo di partecipare agli incontri formativi almeno
con la presenza di un famigliare. L'assenza alle riunioni
di gruppo, potrà essere motivo ostativo per l'affidamento
temporaneo del minore.
3.12 - Nessuno è autorizzato
dal "L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" a
concedere in toto o in parte deroghe alle disposizioni sopra
indicate.
Art 4- Ruolo degli Enti ed Istituzioni ospitanti
4.1.Gli enti pubblici e/o privati che richiedono la collaborazione
de "L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" per attuare
progetti di ospitalità di minori in gruppi e/o in famiglia
devono:
a) - impegnarsi a vigilare e garantire,
come l'Associazione stessa, la tutela dei minori partecipanti
ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e
prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei loro
confronti.
b) - nominare un "referente di
Progetto" che collabori con il il Presidente, o in sua
assenza il Vice Presidente dell'Associazione per l'attuazione
delle modalità di supervisione dello svolgimento del
progetto in linea con quelle utilizzate per i progetti gestiti
direttamente dall'Associazione.
c) -organizzare e garantire momenti di aggregazione e di incontro
dei minori ospitati anche favorendo la presenza del Presidente,
o in sua assenza del Vice Presidente dell'Associazione o di
un socio da loro delegato.
d) impegnarsi a far pervenire all'Associazione
la quota di acconto delle spese del Progetto di ospitalità
che vuole realizzare attraverso l'Associazione, al momento
della richiesta di attivazione ufficiale del Progetto e, la
rimanente quota all'arrivo dei minori in Italia.
Art 5 - Minori ospitati
5.1 - I minori vengono ospitati a partire dal settimo anno
in gruppo e dall'ottavo anno di età, in famiglia salvo
deroghe autorizzate dal Direttivo.
5.2 - I minori nuovi provengono esclusivamente
da istituti o famiglie bisognose ed i loro nominativi vengono
acquisiti dagli elenchi del ministero Bielorusso per gli aiuti
umanitari .
5.3 - Non è consentito l'inserimento
nei progetti di accoglienza di minori presentati da conoscenti
o famiglie di altri minori già ospitati se non soddisfano
i requisiti di cui al punto 5.2.
5.4 - Previa richiesta è prevista
la priorità di affidamento alle famiglie che già
ospitano un minore e che intendano ospitare anche i suoi fratelli
o sorelle.
5.5 - Nel caso di gemelli, i suddetti
non devono essere divisi e vengono affidati a famiglie di
uno stesso progetto.
5.6 - L'Arca ritiene utile per il minore
che egli venga riospitato negli anni successivi presso la
stessa famiglia.
5.7 - I minori, vista l'attuale normativa
vigente, potranno essere ospitati non più di 90 giorni
nell'arco dell'anno solare
5.8 - Nel caso in cui la famiglia ospitante
per motivi personali interrompa il ciclo di accoglienza o
rinunci a riospitare lo stesso minore, quest'ultimo, dopo
consulto con la famiglia ospitante, viene reinserito nei progetti
di accoglienza l'anno successivo ed affidato ad altra famiglia.
5.9 - Per consentire un sereno svolgimento
delle iniziative di accoglienza e tutelare i diritti del minore,
espresse richieste da parte del minore stesso o dei suoi genitori
di poter cambiare famiglia ospitante possono essere prese
in considerazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla
volontà della famiglia ospitante.
5.10 - Il limite di rientro dei minori
attraverso progetti di accoglienza è fissato dai Regolamenti
del paese di provenienza.
5.11 - I minori che nel proprio
paese di residenza stiano frequentando scuole o corsi specifici
di formazione professionale possono partecipare, previo accordi
con le autorità Italiane e Bielorusse, alle iniziative
di accoglienza anche oltre il sedicesimo anno di età,
con lo scopo di partecipare in Italia a corsi di aggiornamento
o stages di lavoro organizzati dall'Associazione o dalla rete
di associazioni delle quali l'Arca vorrà aderire.
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