Regolamento

Regolamento per l'ospitalità dei minori

 Accoglienza   Published by Stefano on 11-01-2014




REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI STRANIERI


Art 1 - Etica e filosofia delle accoglienze di minori
1.1 - Gli obbiettivi dei Progetti di accoglienza, di minori stranieri in famiglie e strutture italiane, realizzati da "L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" rimane esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei minori a fine sociale e terapeutico. Eventuali forme di affidamento o adozione internazionale, non sono assolutamente perseguibili attraverso tali iniziative.
1.2 - La tipologia dei minori ospitati e la forma della loro accoglienza in gruppi o presso famiglia viene definita dalla Associazione L'Arca, in base ai progetti presentati al Comitato per i Minori in ottemperanza ai Regolamenti e alle Leggi dei paesi di provenienza dei minori stessi.
1.2.a - Minori in convalescenza o reduci da interventi oncologici che si trovano sotto monitoraggio medico nel loro paese di origine, possono essere ospitati esclusivamente in progetti che prevedono l'ospitalità in gruppi e/o in famiglie residenti nella stessa Provincia in cui sia presente un medico accompagnatore Bielorusso.
1.3 - I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruista e senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura.
1.4 - L'Associazione, in linea con i propri fini istituzionali, realizza progetti di ospitalità di minori in gruppi di 10/15 minori con un adulto accompagnatore e un interprete, presso parrocchie, comuni ed istituzioni pubbliche e/o private, che, assumendosene l'onere finanziario, attuino i progetti di ospitalità con il supporto delle famiglie presenti sul territorio, curandone: la parte burocratica, affiancando il richiedente nelle operazioni di formazione iniziale delle famiglie, supervisionando, con le modalità che le sono proprie, lo svolgimento dello stesso. A tal fine viene redatto un protocollo di intesa che rimane corollario del progetto e che responsabilizza le parti nella gestione dello stesso.
1.5 - L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e straniere, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa, agevolando l'adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi.
1.6 - Indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante, al fine di garantire pari opportunità, per tutti i bambini che vengono ospitati viene comunque programmato il rientro pluriennale in Italia fino all'età consentita in base ai regolamenti interni e alle leggi italiane e del paese di provenienza. Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà essere affidato ad altra famiglia.
1.7 - L'Associazione e le famiglie ospitanti si impegnano a:
a) - garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei loro confronti.
b) - organizzare e garantire momenti di aggregazione e di incontro dei minori e relative famiglie ospitanti, promuovere attività sportive, culturali e ludiche durante la permanenza dei minori in Italia finalizzate ad evitare l'isolamento ed a migliorare la qualità del soggiorno.
c) - salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.)
1.8 - L'Associazione in linea con i fini istituzionali, redige e cura direttamente lo svolgimento di progetti di ospitalità di "gruppi di minori", ospiti presso famiglie italiane, a fini di solidarietà.
1.9 - Le diverse tipologie di gruppi che possono essere inseriti nei progetti de "L'Arca Aiuti Umanitari" sono:
a) - gruppi di minori in reduci da interventi oncologica (piccolo gruppo con presenza in struttura ospitante del medico curante, di una interprete e di una accompagnatrice/ insegnante; con un rapporto numerico 4 minori- 1 adulto.
b) - gruppi di minori provenienti da Istituti sia perché orfani naturali o sociali e otodisabili (sordo-muti).
c) - gruppi di minori provenienti da villaggi la cui condizione di vita è legata prevalentemente ad una economia agricola per i quali la permanenza in territorio non contaminato già dal primo mese della stessa, riduce il tasso di Cesio presente nell'organismo e rafforza le difese immunitarie.
d) - gruppi di minori provenienti da situazioni socio/economiche di forte disagio per i quali la permanenza in Italia rappresenta, un miglioramento del loro potenziale di vita.

Art 2 - Ruolo e funzioni del Direttivo dell'Arca
2.1 - Il Direttivo deve assolvere ai compiti conferitigli dallo Statuto dell'Associazione.
2.2 - Il Direttivo ha inoltre la responsabilità ed il dovere di:
a) - preparare le famiglie ospitanti all'incontro con il minore straniero attraverso una conoscenza della cultura d'origine dello stesso e delle sue abitudini di vita anche con il supporto di un interprete o persona originaria dei paesi dell'Est Europa, affinché il più naturalmente possibile si attui la filosofia del rispetto delle diversità.
b) - preparare culturalmente e psicologicamente le famiglie ospitanti alle eventuali difficoltà di attuazione dei programmi di accoglienza, anche attraverso supporti psico-pedagogici esterni.
c) - evitare con ogni mezzo il crearsi di aspettative diverse dallo scopo delle accoglienze umanitarie che non dovranno in nessun modo diventare un'anticamera per l'adozione.
d) - sensibilizzare le famiglie al fine di non creare diversità e gelosie tra i minori soprattutto garantendo una coerente eguaglianza degli aiuti umanitari e finanziari che ogni famiglia intende destinare al bambino ospitato
e) - presiedere le riunioni di gruppo prima, durante (se programmate) e dopo il soggiorno dei bambini.
f) - curare l'espletamento delle pratiche burocratiche di ogni famiglia dell'Associazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
g) - supportare enti ed istituzioni con i quali l'Associazione collabora nella realizzazione dei progetti per i gruppi, nel processo di sensibilizzazione dei singoli e/o famiglie volontarie che collaborano nella realizzazione del progetto.
2.2 - Il Direttivo può avvalersi del supporto di soci che si rendano disponibili come "referenti di zona" o "referenti di Progetto" come figure di interlocutori tra lui, il Presidente e le famiglie ospitanti. Per i Progetti stilati e non realizzati direttamente dall'Associazione, Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente , si avvarrà di un "referente di Progetto" proposto dall'ente con il quale concorderà l'attuazione delle modalità di supervisione dello svolgimento del progetto in linea con quelle utilizzate per i progetti gestiti direttamente dall'Associazione.
2.3 - Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, per i progetti di ospitalità di minori in famiglia, supporta il "referente di zona" che, al di là di un'approvazione burocratica, si impegna nell' appurare con tutti i mezzi in proprio possesso (comunque nel rispetto della legge sulla privacy):
a) - che la famiglia ospitante sia idonea ad intraprendere tali iniziative di ospitalità.
b) - che al minore vengano garantite le proprie libertà culturali e religiose.
2.4 - Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di rifiutare l'adesione all'ospitalità di famiglie ed enti che, con il loro comportamento, possano compromettere il buon funzionamento delle iniziative, o qualora non le ritenga idonee.
2.5 - Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente dispone, dietro segnalazione del "referente di zona", il trasferimento di un minore dalla sua famiglia affidataria ad un'altra famiglia nel caso vengano a mancare le prerogative necessarie a garantire una felice permanenza del minore presso tale famiglia.
2.6 - E' compito del Direttivo, nello stilare i progetti di accoglienza dei minori ,delineare con chiarezza gli scopi e gli obiettivi dei programmi di accoglienza e di aiuto umanitario proposto.

Art 3 - Ruolo delle Famiglie ospitanti
3.1 La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico, preparata eventualmente ad affrontare le particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore. La famiglia ospitante affronta l'esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.
3.2 - Non vi sono limiti di età, religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare, purchè non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza. Unica limitazione riguarda gli uomini singoli che non potendo offrire una struttura familiare idonea all'ospitalità di un minore non ottengono il nullaosta da parte delle autorità competenti .
3.3 - La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta ad una verifica da parte del Direttivo, coadiuvato dal socio "referente di zona" e delle autorità competenti (Questura, Comitato per la tutela dei Minori stranieri) che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo di iniziative.
3.4 - Poiché la normativa vigente impone che il Minore non possa superare, per anno solare, i 90 giorni di permanenza in Italia, e che, fra l'uscita ed un eventuale reingresso debbano passare almeno 60 giorni; è fatto obbligo alla famiglia che abbia usufruito con altra Associazione di un programma di ospitalità per il minore per il quale sta chiedendo all'Associazione "L'Arca", di far conoscere la durata del soggiorno ed il giorno di uscita dal territorio Nazionale del minore in questione.
3.5 - La domanda di ospitalità deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e pervenire all'Associazione almeno 90 giorni prima del periodo richiesto
3.6 - Il capofamiglia al quale viene assegnato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati nel permesso di soggiorno. A tal fine l'Associazione comunica per tempo la data del rientro del minore. Nel caso di dimenticanza da parte dell'Associazione si prenda atto che ogni famiglia si deve fare parte diligente ed informarsi presso l'Associazione. Qualsiasi violazione delle leggi che regolamentano tali iniziative verranno denunciate alle autorità competenti e perseguite nei termini di legge.
3.7 - Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e supervisione da parte dei responsabili dell'Associazione e delle strutture e autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto e del presente regolamento.
3.8 - Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie, deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato.
3.9 - Sono vietate le raccolte di fondi a gestione personale; per un migliore spirito associativo qualsiasi donazione in denaro o altro ricevuto singolarmente a favore di tale iniziativa dovrà essere condiviso con L'Associazione intera.
3.10 - Ogni famiglia ospitante deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni prese a maggioranza dal gruppo e dal consiglio direttivo da esso rappresentato.
3.11 - Ogni nuova famiglia ospitante ha l'obbligo di partecipare agli incontri formativi almeno con la presenza di un famigliare. L'assenza alle riunioni di gruppo, potrà essere motivo ostativo per l'affidamento temporaneo del minore.
3.12 - Nessuno è autorizzato dal "L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" a
concedere in toto o in parte deroghe alle disposizioni sopra indicate.

Art 4- Ruolo degli Enti ed Istituzioni ospitanti
4.1 - Gli enti pubblici e/o privati che richiedono la collaborazione de "L'Arca Associazione Aiuti Umanitari" per attuare progetti di ospitalità di minori in gruppi e/o in famiglia devono:
a) - impegnarsi a vigilare e garantire, come l'Associazione stessa, la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei loro confronti.
b) - nominare un "referente di Progetto" che collabori con il il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente dell'Associazione per l'attuazione delle modalità di supervisione dello svolgimento del progetto in linea con quelle utilizzate per i progetti gestiti direttamente dall'Associazione.
c) -organizzare e garantire momenti di aggregazione e di incontro dei minori ospitati anche favorendo la presenza del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente dell'Associazione o di un socio da loro delegato.
d) impegnarsi a far pervenire all'Associazione la quota di acconto delle spese del Progetto di ospitalità che vuole realizzare attraverso l'Associazione, al momento della richiesta di attivazione ufficiale del Progetto e, la rimanente quota all'arrivo dei minori in Italia.

Art 5 - Minori ospitati
5.1 - I minori vengono ospitati a partire dal settimo anno in gruppo e dall'ottavo anno di età, in famiglia salvo deroghe autorizzate dal Direttivo.
5.2 - I minori nuovi provengono esclusivamente da istituti o famiglie bisognose ed i loro nominativi vengono acquisiti dagli elenchi del ministero Bielorusso per gli aiuti umanitari .
5.3 - Non è consentito l'inserimento nei progetti di accoglienza di minori presentati da conoscenti o famiglie di altri minori già ospitati se non soddisfano i requisiti di cui al punto 5.2.
5.4 - Previa richiesta è prevista la priorità di affidamento alle famiglie che già ospitano un minore e che intendano ospitare anche i suoi fratelli o sorelle.
5.5 - Nel caso di gemelli, i suddetti non devono essere divisi e vengono affidati a famiglie di uno stesso progetto.
5.6 - L'Arca ritiene utile per il minore che egli venga riospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia.
5.7 - I minori, vista l'attuale normativa vigente, potranno essere ospitati non più di 90 giorni nell'arco dell'anno solare
5.8 - Nel caso in cui la famiglia ospitante per motivi personali interrompa il ciclo di accoglienza o rinunci a riospitare lo stesso minore, quest'ultimo, dopo consulto con la famiglia ospitante, viene reinserito nei progetti di accoglienza l'anno successivo ed affidato ad altra famiglia.
5.9 - Per consentire un sereno svolgimento delle iniziative di accoglienza e tutelare i diritti del minore, espresse richieste da parte del minore stesso o dei suoi genitori di poter cambiare famiglia ospitante possono essere prese in considerazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante.
5.10 - Il limite di rientro dei minori attraverso progetti di accoglienza è fissato dai Regolamenti del paese di provenienza.
5.11 - I minori che nel proprio paese di residenza stiano frequentando scuole o corsi specifici di formazione professionale possono partecipare, previo accordi con le autorità Italiane e Bielorusse, alle iniziative di accoglienza anche oltre il sedicesimo anno di età, con lo scopo di partecipare in Italia a corsi di aggiornamento o stages di lavoro organizzati dall'Associazione o dalla rete di associazioni delle quali l'Arca vorrà aderire.
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